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Nel 1984, nove guaritori della Scuola Airaudi di Pranoterapia – dalla quale è nata negli anni successivi la Scuola per Guaritori Spirituali – furono rinviati a giudizio per violazione dell'art. 348 c. p., cioè per esercizio abusivo dell'arte medica.

I nove guaritori erano Condor Girasole (Eugenio Mensi), Falco (Oberto Airaudi), Fenice Felce (Gianpiero Vassallo) Gau Loto (Angela Buzzi), Naga Ginestra (Giovanna Pollano) e altri quattro, che hanno lasciato Damanhur negli anni successivi.

Il processo si celebrò a Torino davanti al Pretore Angelo Perduca tra il mese di giugno del 1984 e il mese di gennaio 1985. L'ordine del Medici della Provincia di Torino si costituì parte civile.

La sentenza vide otto imputati riconosciuti responsabili dei reati loro ascritti: escluso il dolo e riconosciute le attenuanti generiche, vennero comminate loro pene pecuniarie, mentre la parte civile si vide riconoscere la liquidazione di una cifra simbolica a titolo di risarcimento danni. In fase di Appello, è intervenuta l'amnistia.

Le motivazioni della sentenza assimilarono l'opera prestata dai guaritori damanhuriani a un vero e proprio servizio sanitario e, come tale, ne auspicavano il pieno recupero allo stretto controllo medico.

Il legale dei guaritori, l'avvocato Giacomo Rosapepe di Roma, aveva sin dalla prima udienza presentato istanza di sospensione del processo e la conseguente remissione degli atti all'Alta Corte di Giustizia di Lussemburgo, allo scopo di equiparare la legislazione italiana a quella di altri Paesi dell'allora Comunità Europea, che sin da allora tutelavano sia la figura del guaritore spirituale sia quella del cittadino che a esso si rivolgeva. L'istanza non venna accolta dal Pretore.

Il processo ai nove guaritori damanhuriani ha rappresentato probabilmente la prima occasione in cui la Magistratura italiana si è trovata di fronte a un gruppo di cittadini che, confluiti in una scuola vera e propria, hanno messo al servizio degli altri in forma associata le proprie doti, esercitando alla luce del sole l'attività di guaritori.

La scelta di operare come scuola e non come singoli, senza coperture di alcun genere, era sin da allora non casuale, in un mondo in cui spesso le alternative erano – e sono – l'esercizio semiclandestino o la collaborazione subordinata con medici, usi a considerare i pranoterapeuti alla stregua di cavie o macchine erogatrici di bioenergia, trascurando quanto l'esperienza della guarigione passi attraverso un processo di autoconsapevolezza nel quale il guaritore accompagna il suo assistito.

Spesso, prima di allora, le aule giudiziarie avevano avuto occasione di occuparsi di casi singoli, isolati, talvolta al limite della truffa, prestandosi purtroppo la materia a ogni genere di speculazione e di inganno.

Di fronte alle caratteristiche dei guaritori damanhuriani, sarebbe forse stato lecito aspettarsi un approccio della Magistratura che non si limitasse a ribadire un orientamento consolidatosi in altri tempi, ma che tenesse in maggior conto le mutate situazioni sociali e le istanze emergenti, prima fra tutte quella di una legge che stabilisse i limiti e i parametri nell'ambito dei quali è possibile esercitare la funzione di guaritore spirituale/pranoterapeuta senza andare incontro a conseguenze giudiziarie. Una vacanza di legge che persiste tutt'oggi, pur se alcune regioni – ad esempio la Toscana, con la Legge regionale n. 2 del 3 gennaio 2005 – si sono dotate di regolamenti locali che colmano in parte questa lacuna.

L'appuntamento venne invece mancato nel 1985 e il Pretore si limitò a ribadire l'esigenza di porre sotto controllo medico ogni intervento direttamente o indirettamente di carattere sanitario.

L'assenteismo del legislatore, allora come oggi, non fa che alimentare l'equivoco e conseguentemente non tutela dal possibile diffondersi di imprese truffaldine, e si ritorce sui veri guaritori.

Responsabilmente, il Pretore non dette peso all'affermazione, pure sentita durante il dibattimento, che l'attività svolta in modo serio, come cioè facevano i guaritori damanhuriani, priva di qualsiasi apparato suggestivo o equivoco, fosse ancora più condannabile in quanto maggiormente idonea a ingenerare negli assistiti la convinzione di trovarsi fronte a un valido sistema di cura, alternativo a quello sanitario ufficiale!

Sarebbe stato come dire: in ogni caso, meglio un ciarlatano che una persona seria. Se non il danno, ci venne risparmiata almeno la beffa.

Fa eccezione a tutto questo il processo a una delle quattro persone che avrebbero successivamente lasciato Damanhur, Maria Pia, che venne celebrato a Firenze, poiché era là che Maria Pia operava come guaritrice. A differenza dal collega piemontese, il Pretore Eva Celotti assolse l'imputata "per non aver commesso il fatto". Con sentenza del novembre 1985, infatti, il Pretore toscano valutò che la pratica della pranoterapia non fosse equiparabile alla prestazione di un servizio sanitario: pur essendo volto al benessere psichico e fisico degli assistiti, infatti, nella valutazione del Pretore l'operato della pranoterapeuta damanhuriana non presenta i caratteri distintivi della professione medica o sanitaria in genere.

Al di là della soddisfazione per l'assoluzione, la sentenza fiorentina introduce un ulteriore elemento di valutazione: non solo entro quali limiti e con quali tutele la pranoterapia possa essere praticata, ma addirittura se essa debba essere considerata tecnicamente una terapia. Temi che non hanno ancora oggi trovato risposte definitive in un'adeguata legislazione.

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