Alcuni degli episodi più significativi riguardo alla fatica che occorre talvolta ai damanhuriani per ottenere il riconoscimento di diritti legittimi, sono quelli che hanno avuto per teatro il Comune di Lugnacco prima e i Tribunali di Ivrea e di Torino successivamente.
Lugnacco è un Comune della Valchiusella che ospita sin dalla fine degli anni Settanta dei territori damanhuriani. Nel tempo, nella regione Monti si è sviluppata l'area detta "Tentyris", nella quale all'epoca dei fatti si trovavano già quattro insediamenti: Magilla, Casa del Lago, Porta della Luna, Dendera. Questi insediamenti, giova premetterlo, ospitano nel loro complesso una sessantina di persone e hanno sempre dovuto provvedere autonomamente ad alcuni servizi essenziali quali l'acqua potabile, la manutenzione delle strade, il trasporto dei figli a scuola, perché l'amministrazione ha sempre sostenuto di non avere la possibilità di investire in tale direzione, a differenza di come fatto per gli abitanti nel concentrico e in quasi tutte le altre aree del Comune.
Gli episodi che hanno visto il Comune di Lugnacco – e nello specifico il Sindaco Antonio Buratto – frapporsi fra i damanhuriani e il riconoscimento e i loro diritti fanno riferimento a due principali filoni: il tentativo di impedire insediamenti damanhuriani e di limitare il loro ampliamento, agendo sul Piano Regolatore; l'ostacolo alla concessione delle residenze ai damanhuriani che abitavano in territorio lugnacchese. Fortunatamente, in anni recenti, l'uscita di scena della precedente giunta e l'elezione di amministratori più corretti ha reso possibile la serena e costruttiva convivenza tra lugnacchesi damanhuriani e lugnacchesi non damanhuriani.
Il Comune di Lugnacco adottava, nel luglio 2004, una variante al Piano Regolatore approvato dalla Regione Piemonte, riclassificando circa il 90% delle zone "agricole" come zone "agricole di salvaguardia ambientale". In pratica, con l'eccezione del solo concentrico, quasi tutto il territorio del Comune – e in particolare tutta la Regione Monti, dove si trova l'area di Tentyris – venne posta sotto il vincolo dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/77, che impedisce ogni forma di ampliamento dei fabbricati in ristrutturazione e limita grandemente le possibili ristrutturazioni. L'intento del Sindaco, non dichiarato ma palese data l'inesistenza di altri motivi, era quello di scoraggiare gli insediamenti damanhuriani nel territorio comunale e, in presenza di insediamenti già in essere, quello di impedire che le vecchie case acquistate potessero essere trasformate e rese confortevoli, quindi accoglienti, come invece garantito dallo status precedente, che autorizzava determinate percentuali di ampliamento delle superfici ristrutturate. In pratica, poiché i damanhuriani avevano la politica di acquistare cascine abbandonate, ristrutturarle e, come previsto dalla legge, ampliarle per renderle abitabili e insediarvisi, con la modifica all'art. 17 si poneva un freno a tutto questo. (Naturalmente, la variante all'art. 17 interveniva a frenare anche qualunque altro cittadino interessato a ristrutturazioni nell'area di Lugnacco, cosa che suscitò qualche malumore anche fra i lugnacchesi non damanhuriani).
Nel 2005, tre damanhuriani residenti a Lugnacco (Gorilla Eucalipto, Cigno Banano, Marlin Biancospino), insieme all'anziano lugnacchese Martino C. e ai presidenti delle cooperative edilizie Peal e Atalji, proprietarie di terreni interessati all'ultima variante, si rivolsero al Tar del Piemonte per ottenere l'annullamento della delibera comunale. Alla base della loro richiesta c'erano varie considerazioni sia sull'opportunità del provvedimento, sia sul mancato rispetto di alcuni parametri di legge riguardo alla differenza tra "variante parziale" al PRGI e "variante strutturale": in pratica, l'amministrazione comunale aveva di fatto operato una variante strutturale, che avrebbe richiesto l'approvazione da parte della Regione Piemonte, trattandola come variante parziale, per la quale era necessaria solo l'approvazione del Consiglio comunale.
La Sezione Prima del Tar del Piemonte accolse il ricorso, proprio in relazione a quest'ultimo punto, dichiarando che l'operato del Comune di Lugnacco violava gli artt. 15 e 17 della legge regionale 5/12/1977 n. 56. Il Tar riconobbe che il procedimento del Comune di Lugnacco violava anche la circolare regionale 5/8/1998 PRG n. 12 PET, con la quale la Regione Piemonte aveva fornito ai Comuni un orientamento per la corretta identificazione della natura strutturale o parziale delle varianti ai PRG.
La sentenza del Tar del Piemonte, nel maggio 2008, annullò quindi i provvedimenti che erano stati impugnati, restituendo ai cittadini, damanhuriani e non, i precedenti diritti in tema di ristrutturazioni e ampliamenti abitativi. Senza compensare – né era peraltro compito del Tribunale farlo – i circa quattro anni persi, le spese legali, e l'indignazione provata da tutti per una vicenda che manifestamente non presentava alcuna reale motivazione se non il desiderio di dissuadere l'insediamento di cittadini damanhuriani.
Tra il mese di maggio e il mese di novembre del 2003, diciannove cittadini italiani ed europei, facenti parte delle comunità damanhuriane, chiesero la residenza in Lugnacco, essendo già da qualche mese residenti nei nuclei sopracitati.
Il Comune non rilasciò le residenze dovute, aggiungendo varie giustificazioni: inadeguatezza della strada verso Regione Monti, la difficoltà nel portare i servizi primari, la carenza del personale comunale che conseguentemente non poteva celermente verificare se i soggetti abitavano dove dichiaravano. I diciannove richiedenti avevano ripetutamente protestato, ricevendo vaghe risposte dai dipendenti comunali e, finalmente, ottenendo un incontro col Sindaco Antonio Buratto, negli ultimi giorni del 2003, ricevendo le spiegazioni di cui sopra.
È da rilevare, a proposito di tali giustificazioni, che esse stridevano con alcuni fatti: innanzitutto le strade per Regione Monti non sono una ma sei, e anche l'unica proveniente da Lugnacco era, nel 2003, per impegno sia del Comune sia dei privati, notevolmente migliorata rispetto a com'era negli anni precedenti, quando lo stesso Comune aveva rilasciato le prime residenze senza particolari problemi; riguardo ai servizi abbiamo già scritto che le comunità damanhuriane si erano rese autonome sin dal loro insediamento; in merito infine alle carenze di personale, esse non avevano impedito, nello stesso periodo, il rilascio di sedici residenze a richiedenti non damanhuriani.
Esasperati da questo trattamento, i diciannove damanhuriani organizzarono una manifestazione di protesta – legalmente autorizzata – per la mattina del 22 novembre 2003 sotto il Municipio di Lugnacco.
Alla manifestazione parteciparono alcune decine di persone. Alcune di esse si staccarono dal corteo previsto lungo le vie del paese ed entrarono nelle scale del Municipio da una porta secondaria aperta, sedendosi sui gradini e occupando così l'intera sede di accesso. Due persone decisero di rendere più efficace la loro protesta incatenandosi all'ingresso principale del Municipio.
Al momento dell'arrivo, le due impiegate poterono quindi accedere al primo piano, sede degli uffici comunali, solo dopo molte discussioni con i manifestanti, i quali intendevano protestare contro il mancato riconoscimento dei loro diritti attraverso l'occupazione simbolica della scala e dell'accesso.
Vennero chiamati i Carabinieri e infine la situazione si normalizzò quando il Sindaco – non presente quella mattina in Municipio - fece sapere che era disponibile a incontrare una delegazione dei manifestanti.
Al termine della manifestazione, sei damanhuriani vennero denunciati per l'intralcio recato al servizio pubblico: si tratta di Fagiano (Enrico Gamberini), Lodolaio (Antonio Manfrin), Capra Carruba (Christine Schneider Dagmar), Alca (Gabriella Signa).Tamarino (Giovanni D'Aria) e Gianfilippo, che ha negli anni successivi lasciato la comunità. I primi quattro, per essersi adagiati a terra davanti alla porta secondaria degli uffici comunali; gli ultimi due, per essersi incatenati dinanzi alla porta d'ingresso.
I sei vennero rinviati a giudizio presso il Tribunale di Ivrea per violazione dell'art. 340 c.p., con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di cinque persone.
Al termine del processo, nel gennaio 2007, il Giudice Federica Bompieri assolse Capra e Alca per non aver commesso il fatto, mentre condannò Fagiano, Lodolaio, Tamarino e Gianfilippo alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, sostituendo la pena detentiva con una pena pecuniaria di € 4.500,00.
Fagiano, Lodolaio, Tamarino e Gianfilippo appellarono la sentenza e il procedimento di secondo grado si svolse davanti alla terza sezione penale della Corte d'Appello di Torino nel 2010; nel frattempo era stato celebrato – e concluso con la condanna dell'imputato – il giudizio di primo grado al Sindaco Antonio Buratto, riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 340 c.p. Di tale procedimento parliamo diffusamente più avanti.
La Corte d'Appello di Torino riformò parzialmente la sentenza di primo grado, alla luce dell'art. 62 n.2 C. P., per aver agito gli imputati nello stato d'ira determinato dall'ingiusto comportamento del Sindaco di Lugnacco, rideterminando per ciascuno di essi la pena in venti giorni di reclusione, sostituiti con € 760,00 di multa.
Nel settembre 2003, a seguito dei ritardi nella concessione delle residenze e della mancanza di spiegazioni da parte del Sindaco – spiegazioni che arriveranno solo in un incontro accordato dal Sindaco negli ultimi giorni dell'anno, rimanendo peraltro lacunose – diciotto dei richiedenti depositarono presso la Procura della Repubblica di Ivrea una denuncia. La querela al Sindaco Antonio Buratto era motivata dal fatto di avere i querelanti trasferito la propria dimora a Lugnacco, aver presentato domanda di residenza all'ufficio anagrafico e non aver ancora ricevuto risposta. Il Sindaco Antonio Buratto, nel frattempo decaduto dalla carica per termine del mandato, venne rinviato a giudizio per violazione degli artt. 328 cpv C. P. e 340 C. P.
Nel corso del dibattimento, arrivato a sentenza nel giugno 2008, emersero le responsabilità del Buratto riguardo alla discrezionalità che aveva usato nel non concedere le residenze: le motivazioni da lui addotte furono puntualmente smentite, come evidenziato nel paragrafo relativo. Inoltre, la volontà di rallentare pretestuosamente il cammino delle residenze ai lugnacchesi damanhuriani venne evidenziato da un ulteriore dato: premesso che le residenze a lungo negate erano poi state concesse, con grande ritardo, tra il dicembre 2003 e il dicembre 2004, nello stesso periodo ne erano state rilasciate come detto altre sedici a lugnacchesi non damanhuriani. L'iter più lungo di queste sedici era durato 2 mesi e 20 giorni, l'iter più breve tra quelli dei damanhuriani lugnacchesi era durato 3 mesi e 22 giorni!
Il Tribunale di Ivrea, presieduto dal Giudice dr.ssa Ivana Peila, riconobbe Antonio Buratto colpevole del reato di cui all'art. 340 C. P. perché, "agendo nella qualità di Sindaco del Comune di Lugnacco e di ufficiale dell'anagrafe del Comune medesimo, adducendo motivazioni pretestuose e, comunque, illegittime per negare reiteratamente la residenza a coloro che ne avevano diritto, turbava la regolarità del pubblico servizio anagrafico, ritardando o omettendo o indebitamente rifiutando il compimento di atti dovuti (...)".
Il Tribunale non mancò di far notare che, al di là della loro insussistenza nel merito, i motivi addotti per la mancata concessione delle residenze non sarebbero stati comunque validi, poiché l'unico dovere dell'Ufficiale di anagrafe è appurare l'effettiva residenza nel luogo in cui è richiesta, senza entrare nel merito delle condizioni di abitabilità del sito indicato. È cioè diritto di ogni cittadino il riconoscimento della residenza nel luogo – fosse anche una roulotte o una capanna – in cui egli abita. A maggior ragione, nel caso di abitazioni confortevoli e dotate di tutti i servizi come quelle dei damanhuriani.
Antonio Buratto è stato condannato, considerate le attenuanti generiche, a tre mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali e a un risarcimento danni a favore dei richiedenti la residenza costituitisi, proporzionale all'attesa subita.
Questa vicenda non merita forse ulteriore commento. Per motivi probabilmente elettoralistici (nel 2004 si votò a Lugnacco per le elezioni amministrative) e comunque per ostacolare la presenza di Damanhur sul territorio, in linea con altre misure prese dalla sua amministrazione, il Sindaco Buratto negò per mesi la residenza a una ventina di persone che ne avevano diritto.
Per ottenere non un favore né un miglioramento della propria qualità della vita ma semplicemente un diritto proprio di ogni cittadino italiano, i damanhuriani dovettero passare attraverso mesi di attesa e una manifestazione di protesta che, per qualche eccesso emotivo, ha portato a due gradi di giudizio penale e per alcuni di loro a piccole condanne, sacrosante ma che non ci sarebbe stato motivo di meritare in una condizione di diritto riconosciuto.
La condanna ad Antonio Buratto ha sancito un abuso che era evidente e che non poteva passare inosservato; la successiva amministrazione ha da subito instaurato relazioni di corretta collaborazione con i lugnacchesi damanhuriani.
Restano grandi l'amarezza e la fatica che abbiamo dovuto mettere nel conto per una vicenda che, con il semplice rispetto delle regole della democrazia e della civile convivenza, si sarebbe facilmente evitata.